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01/04/2026
Africa Subsahariana

Una risoluzione storica dell’ONU dichiara la schiavitù “il più grave crimine contro l’umanità”

di Maurizio Delli Santi

La risoluzione ONU del 25 marzo 2026 segna una svolta nella politica internazionale: la tratta transatlantica degli africani viene riconosciuta come “il più grave crimine contro l’umanità”. Si afferma il principio della “responsabilità storica” che riflette la pressione del Global South e apre il dibattito su giustizia riparativa, disuguaglianze strutturali e nuove forme di cooperazione internazionale. Potrebbe aprirsi la strada per un nuovo paradigma delle relazioni internazionali.

La risoluzione ONU del 25 marzo 2026 segna una svolta nella politica internazionale: la tratta transatlantica degli africani viene riconosciuta come “il più grave crimine contro l’umanità”. Si afferma il principio della “responsabilità storica” che riflette la pressione del Global South e apre il dibattito su giustizia riparativa, disuguaglianze strutturali e nuove forme di cooperazione internazionale. Potrebbe aprirsi la strada per un nuovo paradigma delle relazioni internazionali. 

Lo schiavismo africano tra storia e diritto

Nella Risoluzione dell’Assemblea Generale A/80/L.48 del 25 marzo scorso c’è un passaggio che colpisce con immediatezza andando al cuore di una delle pagine più infime della storia dell’umanità: il mondo ‘civile’ ha per secoli formalmente legittimato la schiavitù razziale con una serie impressionante di atti normativi. Sono aberranti le norme giuridiche succedutesi nel tempo. La bolla papale Dum Diversas del 18 giugno 1452 e la Romanus Pontifex dell’8 gennaio 1455 autorizzavano la riduzione delle persone africane a “schiavitù perpetua”. Lo standard commerciale portoghese peça de Índias del 1º luglio 1513 calcolava legalmente gli africani ridotti in schiavitù come unità misura di reddito, e le donne africane, i bambini e gli anziani venivano quantificati come frazioni di uno schiavo maschio ‘principale’. L’Asiento de Negros spagnolo formalizzato il 18 agosto 1518 trasformava la persona africana in una “merce tassabile” sotto il monopolio commerciale autorizzato dallo Stato. La Carta della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali del 3 giugno 1621 applicava il diritto romano-olandese per classificare gli africani come res mobiles (beni mobili/proprietà). Il Barbados Slave Code del 14 maggio 1661 classificava formalmente gli africani come “proprietà mobile” secondo il diritto inglese. Il Code Noir francese del marzo 1685 pure definiva legalmente gli africani ridotti in schiavitù come meubles (beni mobili/proprietà) privi di tutti i diritti. Lo Statuto  della Virginia stabiliva nel 1662 il principio partus sequitur ventrem (“lo status segue il grembo”): la proprietà era biologicamente ereditabile attraverso il grembo delle madri africane schiavizzate. Dopo le denunce degli illuministi – emblematiche le Riflessioni sulla schiavitù dei neridel 1781 di Nicolas de Condorcet – che definirono la schiavitù un atto contrario al ‘diritto naturale’, segue finalmente il capitolo della liberazione dalla schiavitù iniziata dal XVIII secolo con l’Atto finale del Congresso di Vienna, Atto n. XV “Dichiarazione delle Potenze sull’abolizione della tratta degli schiavi” dell’8 febbraio 1815. Si arriva così ai numerosi strumenti di diritto internazionale più recenti: per citarne solo alcuni, vanno ricordate la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Carta di Banjul, 1981) e infine o  Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 che qualifica espressamente la riduzione in schiavitù come “crimine contro l’umanità”, segnando il definitivo riconoscimento giuridico universale della sua radicale illiceità.

I principi: “riconoscimento” e “riparazione” 

La Risoluzione A/80/L.48 si inserisce in questa scia per affermare un principio ulteriore: la tratta transatlantica degli africani ridotti in schiavitù è “il più grave crimine contro l’umanità” (United Nations Declaration of the Trafficking of Enslaved Africans and Racialized Chattel Enslavement of Africans as the Gravest Crime against Humanity  https://docs.un.org/en/A/80/L.48?utm_source=chatgpt.com). Il documento nasce da un forte mandato “politico”: una coalizione di Stati africani, co-sponsorizzata da decine di Paesi dei Caraibi e del Sud globale, si è posta l’obiettivo di «completare la storia stabilendo un quadro di principio per la riconciliazione fondato sulla verità e radicato non sulla vendetta ma sul riconoscimento morale».  

La Risoluzione afferma dunque il principio che la schiavitù razziale è “il più grave crimine contro l’ umanità” (punto 2), per cui si impone un riconoscimento collettivo  “dei profondi e duraturi impatti dei regimi abominevoli di schiavitù e colonialismo e della persistenza della discriminazione razziale e del neocolonialismo sugli africani e sulle persone di discendenza africana e di come ciò continui a causare immense sofferenze, disgregazione culturale, sfruttamento economico, traumi emotivi e discriminazione continua subiti dagli africani e dalle persone di discendenza africana nel corso della storia” (punto 5). Agli Stati Membri delle Nazioni Unite vengono quindi richiesti: “dialogo inclusivo e in buona fede sulla giustizia riparativa, inclusa una scusa piena e formale, misure di restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione, garanzie di non ripetizione e modifiche a leggi, programmi e servizi per affrontare il razzismo e la discriminazione sistemica” (punto 8). In concreto si chiede dunque “la restituzione pronta e senza ostacoli” di beni culturali, opere d’arte, monumenti, oggetti museali, manufatti, manoscritti e documenti, nonché archivi nazionali di valore spirituale, storico e culturale o di altro tipo ai Paesi di origine senza oneri, nonché il rafforzamento della cooperazione internazionale sulle riparazioni per eventuali danni arrecati, “riconoscendo che ciò promuove la cultura nazionale e il godimento dei diritti culturali da parte delle generazioni presenti e future”.

Larga approvazione, pochi i contrari

Era dunque scontato che una Risoluzione di tale portata trovasse opposizione netta da parte di Stati Uniti, Israele e Argentina che riflettono tensioni storiche, identitarie e politiche. «Gli Stati Uniti non riconoscono il diritto a risarcimenti per torti storici che non erano illegali in base al diritto internazionale dell’epoca», ha dichiarato l’ambasciatore statunitense Dan Negrea. Israele si è opposto per il timore che l’affermazione di un primato tra i crimini storici relativizzi la Shoah. La contrarietà dell’Argentina si spiega con il timore di nuove recriminazioni sulla Campaña del Desierto: l’esercito argentino tra il 1878 e il 1885 occupò regioni meridionali della Pampa e della Patagonia praticando espropriazioni, deportazioni e massacri a danno delle popolazioni indigene. La Russia astenuta non ha voluto inimicarsi il Global South, ma sa benissimo che i popoli dell’est hanno subito trasferimenti e deportazioni per la ‘russificazione’ dei territori, specie in Donbass e Crimea. Il Brasile e gli Stati membri dell’Unione Europea si sono astenuti anch’essi temendo rivendicazioni di riparazione, ma hanno riconosciuto – anche in passato – la gravità del crimine storico, almeno simbolicamente

Sebbene le Risoluzioni della Assemblea Generale formalmente non abbiano carattere “vincolante”, sul piano sostanziale possono sviluppare una opinio iuris:  in sostanza, la Risoluzione A/80/L.48 contribuisce a delineare un principio di diritto dal quale sarà difficile che gli Stati possano discostarsi. La chiave di lettura  va dunque ricondotta al modello teorico del norm entrepreneurship, laddove la costruzione della Risoluzione dell’ONU punta a una “ridefinizione postcoloniale della responsabilità storica” sul sistema schiavista (Strazzari). Elemento rilevante è dunque l’elevato numero di adesioni: 123 Stati hanno votato a favore, comprendendo la quasi totalità dei Paesi africani, numerosi Stati del Caribbean Community, del Sud America, dell’Asia e del Mondo arabo, a testimonianza della volontà del Global South di imporre un punto fermo sul riconoscimento dei torti subiti. 

Un nuovo paradigma delle relazioni internazionali

Ora si tratterà di far mediare la diplomazia sulla “giustizia riparativa”: l’ipotesi più plausibile appare quella di un nuovo paradigma per gli accordi di cooperazione economica, dove dovranno essere esclusi approcci predatori e di mero sfruttamento, e una valutazione attenta dovrà definirsi sulla effettiva restituzione dei beni culturali (impensabile svuotare del tutto i musei europei), come anche sulla politica climatica (l’Africa sarebbe sempre in credito rispetto a chi ha inquinato di più) e su quella anti-migratoria dei respingimenti indiscriminati. Le istanze del Global South vanno comunque verso un cambiamento reale nelle relazioni internazionali che guardi alle disuguaglianze persistenti. Come sottolineato dal presidente ghanese Mahama, «percorriamo questa lunga strada, con ogni passo guidato dal desiderio di essere migliori e di fare meglio, cercando di  avvicinarci al tipo di mondo che vorremmo lasciare ai nostri figli». 

In definitiva, un’area del mondo non irrilevante comincia a chiedere una nuova coscienza globale, in cui storia e diritto si intrecciano per trasformare le strutture di potere e le disuguaglianze del presente. L’Occidente può dimostrare di non essere stato il solo responsabile della schiavitù nel mondo e di aver favorito con le idee liberali e democratiche, ma anche con corposi aiuti economici, il processo di decolonizzazione e di emancipazione dei popoli africani, pur fra molte contraddizioni e qualche logica ancora predatoria.  La strada del dialogo con il Global South è comunque aperta anche a questa istanza di “riconoscimento morale”, perché è interesse comune superare i risentimenti e costruire la pace in un futuro equo e responsabile. L’Europa in particolare è bene che guardi al Sud globale con rinnovato interesse: la sua matura presa di coscienza per un inderogabile “riconoscimento” può segnare l’inizio di una alleanza oggi sempre più necessaria di fronte ai nuovi imperialismi. 

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