05/10/2026
Diritto e Politica

Diritto e deterrenza: l’illiceità internazionale delle minacce di Mosca alla NATO e alle industrie europee

di Maurizio Delli Santi

Vanno analizzate con attenzione, sotto il profilo delle responsabilità di diritto internazionale, le prese di posizione di Mosca sulla sicurezza di Kaliningrad e sulla possibile individuazione delle industrie europee di armamenti come obiettivi legittimi. In questo quadro, assume particolare rilievo l’azione diplomatica dell’Europa soprattutto verso le grandi potenze che mantengono rapporti con la Federazione Russa: un confronto più intenso può contribuire a riportare la discussione entro i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il consenso internazionale sulla necessità di contenere ogni forma di escalation.   

1. Retorica e minacce della Federazione Russa  

L’escalation della retorica diplomatica e militare della Federazione Russa riporta al centro dell’attenzione una questione che riguarda  la sicurezza dell’Europa in stretta connessione con ciò che ancora residua della tenuta dell’ordine giuridico internazionale.  Le ultime prese di posizione di Mosca sulla sicurezza di Kaliningrad e, nello stesso momento, le dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sulla possibile individuazione delle industrie europee di armamenti come obiettivi legittimi,  si muovono lungo una medesima linea: diffondere ancora mistificazioni sulla presunta legittimazione della Federazione Russa delle proprie azioni bellicistiche ora minacciate anche ai Paesi che sostengono,  per un preciso obbligo di legittima difesa, una nazione  vittima di una illegittima guerra di aggressione. Il fatto grave è ora ulteriormente rappresentato da un documento ufficiale che richiama a una possibile dimensione nucleare: è in questo passaggio che le parole acquistano un peso diverso. Non è più sufficiente ricondurre tali condotte alla categoria della «guerra ibrida», e anche i giuristi hanno il dovere di richiamarne i precisi contenuti di «minaccia» e «coercizione». In questo spazio, compreso fra deterrenza e minaccia, il diritto internazionale deve assolvere la sua funzione essenziale: stabilire i limiti oltre i quali la ricerca della sicurezza di uno Stato non può tradursi nella negazione della sicurezza,  della sovranità e della autodeterminazione degli altri Stati.

2. Kaliningrad: la deterrenza e il limite della minaccia nucleare

Il 29 settembre 2026 la Federazione Russa ha fatto pervenire alla NATO una nota diplomatica nella quale ha contestato attività dell’Alleanza –  esercitazioni militari condotte sul fianco orientale e nell’area baltica – considerate da Mosca come preparatorie a un possibile isolamento di Kaliningrad. Nella comunicazione russa è stato quindi evocato il possibile ricorso all’intero apparato militare disponibile, comprese le armi nucleari. La nota ha inoltre prospettato la possibilità di colpire i centri decisionali degli Stati membri dell’Alleanza. Kaliningrad è un’exclave, territorio della Federazione Russa separato dal resto del Paese e situato tra Polonia e Lituania, entrambe appartenenti all’Unione europea e alla NATO. È quindi comprensibile che la sua sicurezza rivesta per Mosca un’importanza strategica particolare. La NATO, dal canto suo, definisce la propria funzione sulla base della difesa collettiva: le esercitazioni condotte dagli Stati membri, comprese quelle svolte sul fianco orientale dell’Alleanza, devono pertanto essere valutate nel loro concreto contesto difensivo e non possono essere automaticamente trasformate, attraverso una dichiarazione politica, in un atto di aggressione. In termini rigorosamente aderenti al diritto internazionale, occorre evitare una progressiva alterazione della percezione della minaccia: un’esercitazione militare non può essere di per sé assimilata a un attacco; e, allo stesso modo, un’eventuale preparazione militare non può essere automaticamente qualificata come «aggressione» al fine di giustificare una risposta armata. La qualificazione giuridica di una condotta richiede infatti una valutazione concreta e deve essere ricondotta alle norme della Carta delle Nazioni Unite che disciplinano il divieto della minaccia e dell’uso della forza e le condizioni della legittima difesa. Sono noti, del resto, gli strumenti giuridici posti a disposizione degli Stati che intendano sottoporre alla comunità internazionale una situazione ritenuta suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. Il principale riferimento, in questo caso, è l’articolo 35 della Carta delle Nazioni Unite:  ogni Stato membro può portare una controversia o una situazione all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale. L’ articolo 39 attribuisce al Consiglio di Sicurezza la competenza a determinare l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione e a decidere le misure conseguenti. È dunque in questa dinamica che la deterrenza deve impedire, non alimentare l’escalation dei conflitti.

3. Le industrie europee e la nuova pressione

Ancora più delicata è la seconda questione: quella delle industrie europee che producono sistemi d’arma destinati all’Ucraina. Il 30 settembre 2026 Maria Zakharova ha dichiarato che le fabbriche europee impegnate nella produzione di armamenti per Kiev possono essere considerate potenziali obiettivi militari. Il problema non può essere risolto semplicemente attraverso un’arbitraria etichetta di «obiettivo militare». Il Diritto Internazionale Umanitario, attraverso le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli aggiuntivi,  stabilisce criteri precisi per determinare quando un bene possa essere considerato un obiettivo militare. La sua qualificazione deve dipendere dalla natura, dalla destinazione o dall’uso dell’oggetto e dal contributo effettivo che esso offre all’azione militare nel teatro delle operazioni correnti. Rimangono perciò vietati attacchi indiscriminati contro territori non inclusi nelle ostilità, in quanto non ricorrono le condizioni di necessità e proporzionalità delle azioni belliche.  Sullo sfondo rimane inoltre un  elemento pregiudiziale:  prima ancora di chiedersi se un determinato impianto possa essere considerato un obiettivo militare secondo le regole del DIU, occorre chiedersi se lo Stato che intende colpirlo disponga di una base giuridica per avere fatto per primo ricorso all’uso della forza. È in questo passaggio che assume rilievo la piena legittimità della scelta dell’Europa di sostenere un Paese aggredito. Gli Stati europei hanno fornito all’Ucraina armi, munizioni, sistemi di difesa e altre forme di assistenza militare, ma ciò non significa, per il solo fatto della fornitura, che ciascuno di essi abbia espresso un animus belligerandi e  sferrato un attacco armato contro la Federazione Russa. La Corte Internazionale di Giustizia, nella sentenza del 27 giugno 1986 nel caso Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 195), ha distinto l’assistenza materiale e la fornitura di armamenti dalla nozione di «armed attack» che consente l’esercizio della legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il precedente può essere applicato anche alla guerra in Ucraina, conservando un valore importante: la partecipazione indiretta attraverso la fornitura di armi non equivale, di per sé, a un attacco armato.  

In questa prospettiva, l’Europa e la Nato che sostengono militarmente uno Stato aggredito devono respingere ogni rappresentazione che non tiene conto di un obbligo internazionale di legittima difesa, e che è chiaramente utilizzata per minare la coesione euro-atlantica.  La protezione delle industrie in Europa diventa quindi parte della stessa questione strategica per affermare la propria autodeterminazione e i principi di legalità dell’ordine internazionale: in particolare, gli Stati europei non possono essere in alcun modo sottoposti alla minaccia dell’uso della forza, perché in nessun momento hanno manifestato propositi offensivi nei confronti della Federazione Russa.

4. La questione delle minoranze russofone

In questo quadro si inserisce anche la questione delle minoranze russofone presenti nei Paesi baltici, di cui la Federazione Russa rivendica la tutela come ha fatto per giustificare la guerra all’Ucraina. L’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea include espressamente il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze tra i valori dell’Unione. La tutela delle minoranze, tuttavia, non attribuisce a uno Stato terzo un diritto unilaterale di intervento, peraltro con l’uso della forza. La Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea generale ONU, del 24 ottobre 1970, in tema proprio di “autodeterminazione dei popoli”,  riafferma infatti il principio dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica degli Stati e il divieto della minaccia o dell’uso della forza. La tutela delle popolazioni e il principio di autodeterminazione non possono essere dunque automaticamente trasformati in un titolo per modificare con la forza i confini di uno Stato e sostenere “secessioni”.  È questo il punto che assume particolare rilievo alla luce delle esperienze della Crimea e del Donbas. Nella sentenza della Grande Camera del 25 giugno 2024, Ukraine v. Russia (nn. 20958/14 e 38334/18), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato numerose violazioni della Convenzione connesse alla condotta russa in Crimea, comprese quelle relative all’insegnamento della lingua ucraina. Quanto al Donbas, la Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 2 febbraio 2024, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), ha esaminato la controversia relativa all’accusa russa di genocidio e alla liceità delle azioni russe fondate su tale accusa, senza accertare nel merito l’esistenza di un genocidio commesso dall’Ucraina: per questo ha deliberato che la Federazione Russa interrompesse ogni ulteriore azione militare nell’area. L’Europa ha dunque affrontato la questione delle minoranze attraverso gli strumenti della tutela dei diritti e del diritto internazionale, mantenendo salda la protezione delle persone nella sovranità territoriale degli Stati. È proprio questo paradigma, conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite, che impedisce di trasformare la tutela di una minoranza in una giustificazione per l’intervento militare o per la modifica unilaterale dei confini.

5. Conclusioni: l’Europa rafforzi deterrenza e diplomazia

Le ultime mosse coordinate del Cremlino, con le minacce rivolte all’Europa, alla NATO e, in particolare, ai Paesi baltici, devono essere valutate alla luce delle norme della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto Internazionale Umanitario:  esse configurano, sul piano giuridico, fattispecie  di minaccia e coercizione asimmetrica.  L’Europa, in particolare, non può dunque limitarsi a registrare queste minacce sul piano politico o militare, ma deve contestarne formalmente la portata sul piano giuridico, anche attraverso iniziative nelle sedi delle Nazioni Unite. È necessario riaffermare con chiarezza che la sicurezza di uno Stato non può essere perseguita attraverso la minaccia nei confronti di altri Stati e che la deterrenza non può trasformarsi in coercizione. In questo quadro, assume particolare rilievo l’azione diplomatica verso le grandi potenze che mantengono rapporti con la Federazione Russa: un confronto più intenso con India e Cina può contribuire a riportare la discussione entro il quadro dei principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il consenso internazionale sulla necessità di contenere ogni forma di escalation. È su questo terreno che l’Europa può difendere i propri interessi per la sicurezza, ma anche più credibile un percorso per auspicati negoziati di pace. 

Riferimenti normativi e bibliografici essenziali

Carta delle Nazioni Unite (1945):

Articolo 2, paragrafo 4: Divieto della minaccia e dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. Articolo 51: Diritto alla legittima difesa individuale e collettiva a fronte di un attacco armato.

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli Aggiuntivi (1977): Protocollo I, in particolare gli Articoli 48 e 52 relativi al principio di distinzione tra obiettivi militari e beni di carattere civile e alla protezione della popolazione civile.

Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG)

Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) 

Corte Internazionale di Giustizia, Nicaragua c. Stati Uniti d’America) Sentenza del 27 giugno 1986;  Liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari, Parere consultivo dell’8 luglio 1996;  Ucraina c. Federazione Russa, Ordinanza sulle misure cautelari del 16 marzo 2022.

Conforti, B. (a cura di Iovane, M.), Diritto Internazionale, XII edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021. 

Ronzitti, N., Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, VI edizione, Giappichelli, Torino, 2021. 

Rossi, P., La compatibilità con il diritto internazionale e la Costituzione italiana dell’invio di aiuti militari all’Ucraina, in Quaderni di SIDIBlog, 2023, pp. 285-315.

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