Uso della forza, diritto umanitario e scelte della comunità internazionale di fronte alla nuova guerra del Golfo.
Il nuovo conflitto che vede Stati Uniti e Israele contrapposti all’Iran consegue ad un lungo percorso di provocazioni e minacce alla stabilità regionale ove le responsabilità appiano variamente attribuibili agli stessi attori in causa. Sullo sfondo c’è il profilo della crisi dell’ordine internazionale che ha lasciato spazio a interpretazioni arbitrarie sia con riferimento ai diritti di libertà delle popolazioni sia sull’uso della forza oggi normalizzato nelle controversie internazionali. L’analisi propone pertanto una lettura essenziale delle principali responsabilità di diritto internazionale e si conclude con una riflessione sulle possibili iniziative diplomatiche per una ricomposizione negoziale della crisi.
1. Introduzione: il quadro generale del conflitto
La nuova escalation nel Golfo, a seguito delle operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran (Operazione “Epic Fury” per gli Usa, e “Ruggito del Leone” per Israele), pone questioni giuridiche di rilievo in ordine alle responsabilità di diritto internazionale degli attori in causa. In una prima riflessione occorre premettere che l’Iran – nel percorso più recente – non è esente da responsabilità per gravi violazioni al diritto internazionale sotto vari profili. La criticità più rilevante è il regime repressivo interno (si parla di 30.000 vittime della persecuzione) dove pur considerando il principio generale del ‘divieto di ingerenza negli affari interni’ ad uno Stato di fronte ad atrocità di massa e alla tutela dei diritti umani non può ritenersi operante un principio di ‘dominio riservato’ degli Stati. Infatti, obblighi di diritto internazionale chiamano i singoli Stati e le istituzioni internazionali preposte a far rispettare principi generali di diritto internazionale consuetudinario e i più importanti strumenti convenzionali del diritto internazionale posti a tutela dei diritti umani, quali: Carta delle Nazioni Unite 1945, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948, Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio 1948, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966, Convenzione contro la Tortura 1984, Statuto della Corte Penale Internazionale 1998. L’Iran è inoltre attore strategico della instabilità mediorientale avendo alimentato minacce dirette contro Israele e l’Occidente non solo ideologicamente, ma anche con il progressivo avanzamento del programma nucleare e con la regia del c.d. Asse della Resistenza, nella complicità con Hamas responsabile del massacro del 7 ottobre e dei successivi attacchi contro Israele da parte di Hezbollah e degli Houti yemeniti. In questa prospettiva poteva così considerarsi legittima e proporzionata la reazione dell’ attacco di Usa e Israele durante la “guerra dei 12 giorni” (Operazione “Midnight Hammer” per gli Usa, “Leone nascente” per Israele) del giugno 2025, allo scopo di far desistere l’Iran da tali condotte. Dopo la reazione armata, era dunque necessario proseguire un percorso di graduale deterrenza e di verifica sulle condotte dell’Iran attraverso gli strumenti previsti dal diritto internazionale: sanzioni, attività ispettiva delle agenzie preposte dell’Onu, mediazione diplomatica, deferimento alla Corte internazionale di giustizia e all’Assemblea Generale e/o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e/o alla Corte penale internazionale.
2. La legalità dell’uso della forza e il dibattito sullo ius ad bellum
Un profilo diverso assumono gli attuali attacchi di marzo sferrati da Usa e Israele. In mancanza di una determinazione delle Nazioni Unite e di una specifica pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (nel frattempo adita dall’Iran), occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale consolidato, a precedenti giurisprudenziali e all’opinione prevalente dei giuristi. Sono infatti questi i criteri interpretativi posti dall’ articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Indicativa è pertanto la Dichiarazione dell’ American Society of International Law (ASIL) secondo cui non risulterebbe provato un “attacco imminente” da parte dell’Iran. Di conseguenza non esiste alcuna base giuridica internazionale per un preemptive strike, un “attacco preventivo” come quello posto in essere da Usa e Israele, che pertanto violerebbe all’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, non ricorrendo casi eccezionali di legittima difesa o l’ autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Il documento individua anche una grave violazione del diritto interno statunitense: la legge degli Stati Uniti richiede la consultazione con i membri del Congresso prima di coinvolgere le forze armate americane in atti di guerra. Da qui la raccomandazione dell’Asil di fermare l’escalation: tutte le parti coinvolte sono invitate a rispettare il diritto internazionale umanitario (le norme che impongono la protezione dei civili e l’uso proporzionato della forza, in cui peraltro sarebbero già incorsi Usa e Israele per il coinvolgimento di civili) nonché l’ordine giuridico internazionale che fornisce un quadro chiaro e condiviso per la risoluzione pacifica delle controversie tra Stati sovrani. Per i precedenti storici e giurisprudenziali più significativi sul principio di legittima difesa, vale qui richiamare sommariamente la mediazione diplomatica USA -UK sul caso Caroline (1837) e la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua c. USA (1986), in base alle quali la difesa deve essere necessaria, proporzionata e riferirsi a un attacco “attuale” o “imminente”. Per la dottrina ancora autorevoli riferimenti si colgono in Michael Walzer Just and Unjust Wars, 1977 (riedito in Italia, Guerre giuste e ingiuste, 2026) e in Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2021.
Sotto tali profili dunque le responsabilità di diritto internazionale che vengono a configurarsi concernono l’ “aggressione” internazionale, vale a dire l’attacco armato ingiustificato alla sovranità e integrità di uno Stato, sia come illecito internazionale per violazione alla Carta delle Nazioni Unite (organi competenti a deliberare sono le Nazioni Unite e la Corte internazionale di Giustizia) sia come crimine internazionale ai sensi dell’articolo 8-bis dello Statuto della Corte penale internazionale. La Corte penale dell’Aja è tuttavia limitata nell’esercizio della giurisdizione dalle mancate ratifiche degli Stati interessati, ma il principio della configurabilità dell’ ‘aggressione’ come ‘crimine internazionale’ rimane(Zappalà S. La giustizia penale internazionale, 2020).
3. Il diritto internazionale umanitario e la protezione della popolazione civile
Nell’ambito del conflitto in atto sono emerse purtroppo responsabilità nella condotta della guerra con particolare riferimento al coinvolgimento nei bombardamenti della popolazione civile estranea alle ostilità: in particolare l’Iran ha denunciato alle Nazioni Unite il decesso di 1300 vittime civili, fra cui circa cento bambine perite sotto le macerie di una scuola. A parte il giudizio (che segue già suoi canali davanti alle Nazioni Unite e alle corti internazionali) )sulle responsabilità iraniane già menzionate per gli omicidi e le atrocità commesse su manifestanti e oppositori, oltre alla incarcerazione di numerose donne, sotto il profilo giuridico la questione del coinvolgimento di vittime civili in azioni di guerra rappresenta ora una grave responsabilità per gli Usa e Israele. In merito si fa riferimento anche in questo caso a norme di diritto internazionale consuetudinario del ‘diritto dell’Aja’ e del ‘diritto di Ginevra’, l’ambito cioè del ius in bello, ovvero il diritto bellico, oggi altrimenti denominato diritto internazionale dei conflitti armati o diritto internazionale umanitario. I principi generali di questo fondamentale contesto giuridico che disciplina le limitazioni alla condotta della guerra riguardano essenzialmente: la ‘necessità’ e la ‘proporzionalità’ del grado di violenza adoperata negli attacchi, i quali devono essere pianificati pertanto secondo un principio generale di ‘precauzione’ , non in maniera indiscriminata , e con il vincolo di non coinvolgere obiettivi civili (ospedali, scuole, infrastrutture ad uso civile) e la popolazione civile. I principali riferimenti di tali disposizioni si rinvengono nella IV Convenzione di Ginevra del 1949, nel I Protocollo Aggiuntivo del 1977, e nello Statuto della Corte penale internazionale che configura tali fattispecie tra i crimini di guerra e contro l’umanità.
4. Conclusioni: misure possibili de-escalation del diritto internazionaleAlla luce dei profili emersi giuridici e della possibile escalation del conflitto, la posizione della comunità internazionale, e in particolare dell’Italia e dell’Europa dovrebbe ispirarsi ad una assunzione di responsabilità rispetto alle azioni offensive intraprese da Usa e Israele, nondimeno non tralasciando l’antecedente percorso di illegalità compiuto dall’Iran con riferimento alla repressione interna e alle minacce alla instabilità regionale. Nondimeno non va tralasciato il quadro di responsabilità collaterali che nello stesso contesto riguardano anche l’attuale situazione della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Il quadro giuridico internazionale dunque risulta estremamente complesso e di difficile ricomposizione per la scelta di attori-rilevanti di anteporre l’unilateralismo alla diplomazia multilaterale propria delle Nazioni Unite. Quest’ultima tuttavia rimane ad oggi l’unica cornice possibile di legalità rispetto agli scenari della nuova guerra, che occorrerebbe fermare attraverso una Risoluzione dell’Onu, anche dell’Assemblea Generale se non interviene il Consiglio di Sicurezza , che imponga fondamentalmente tre passaggi: 1) il cessate il fuoco per tutte le parti coinvolte, designando altresì un nucleo qualificato di negoziatori capaci di assumere la guida del processo di de-escalation; 2), sulla controversa questione del nucleare, prevedere verifiche ispettive urgenti dell’AIEA – l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite – affidandosi alla sua mediazione imparziale; 3) per la repressione interna in Iran, definire un programma di interventi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite volto a riaffermare gli standard universali dei diritti fondamentali, da garantire al di là di ogni credo religioso. L’ auspicio è pertanto in una forte iniziativa diplomatica dell’Unione Europea che insieme ad altri gruppi regionali della comunità internazionale promuova la de-escalation della crisi in atto, e più in generale la dimensione negoziale multilaterale delle Nazioni Unite.

