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30/04/2024
Europa

L’Unione europea introduce il crimine di Ecocidio

di Sara Vanoncini

Il 27 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha adottato una nuova direttiva sul “Ripristino della Natura” segnando un momento decisivo nel diritto penale europeo ai fini della protezione ambientale, a seguito della proposta della Commissione Europea del 2021. La direttiva, infatti, introduce de facto il crimine di ecocidio. In data 11 aprile 2024 il testo finale è stato firmato dalle istituzioni competenti. La direttiva, in quanto tale, obbliga gli stati membri ad adeguare la propria legislazione nell’arco di due anni, ma non tutte le decisioni contenute nella direttiva costituiscono degli obblighi per gli Stati.

Il Parlamento europeo approva la direttiva sul “Ripristino della Natura” che obbliga gli Stati membri a criminalizzare l’ecocidio ampliando la definizione della Stop Ecocide Foundation

Il 27 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha adottato una nuova direttiva sul “Ripristino della Natura” segnando un momento decisivo nel diritto penale europeo ai fini della protezione ambientale, a seguito della proposta della Commissione europea del 2021. La direttiva, infatti, introduce de facto il crimine di ecocidio. In data 11 aprile 2024 il testo finale è stato firmato dalle istituzioni competenti. La direttiva, in quanto tale, obbliga gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione nell’arco di due anni, ma non tutte le decisioni contenute nella direttiva costituiscono degli obblighi per gli Stati.

Cosa è l’ecocidio nel diritto internazionale?

Il termine Ecocidio viene coniato dal biologo Arthur Galston in occasione della Conferenza Congressuale sulla Guerra e sulla Responsabilità Nazionale del 1970 in riferimento alle devastazioni causate dall’Agente Orange sul territorio vietnamita e cambogiano. Nel 1980 la Commissione di Diritto Internazionale adotta un Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati definendo all’articolo 19(3)(d) che: “Il crimine internazionale può derivare, tra l’altro, da: (d) una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente umano”. 

Nonostante la crescente attenzione, nel 1998 il crimine di ecocidio non è incluso nell’Art. 5 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) come crimine indipendente. Lo Statuto attualmente fa riferimento alla distruzione ambientale solamente all’Art.8(2)(b)(iv): costituisce crimine di guerra “lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza […] danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale”. Nel giugno del 2021 la Stop Ecocide Foundation propone un progetto di emendamento allo Statuto di Roma che includa l’ecocidio redatto da un Panel Indipendente di Esperti. Nella suddetta formulazione gli emendamenti riguarderebbero modifiche del preambolo e dell’Art. 2 e l’aggiunta dell’Art. 8 ter. In particolare:

“Ai fini del presente Statuto, per “ecocidio” si intendono atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di danni gravi, diffusi o a lungo termine, all’ambientale causato da tali atti”.

Cosa prevede la nuova direttiva europea

Da quanto precedentemente analizzato, si evince quanto la normativa europea recentemente adottata costituisca un importante spartiacque per il diritto europeo ed internazionale, in quanto rafforza principi che puntano a diventare consuetudinari nel diritto ambientale internazionale, come il principio di precauzione.

Nel merito, la Direttiva obbliga gli Stati membri ad “assicurare che le condotte (di cui agli articoli 2, e 4), che siano essi intenzionali o frutto di seria negligenza, costituiscano un reato”. L’Art. 2 stabilisce quali azioni rientrino in tale categoria, tali (a) lo scarico o emissione di sostanze che causino, o è probabile che causino, un danno sostanziale all’aria, suolo, acque o ecosistemi, (b) il posizionamento sul mercato di prodotti il cui consumo eccessivo possa risultare in emissioni di cui al comma precedente, ma anche (k) la costruzione o smantellamento di installazioni che possa danneggiare l’ambiente e (q) qualsiasi attività che possa causare il deterioramento di un habitat protetto o di particolari specie animali.

Proseguendo, è all’Articolo 3 che dobbiamo fare riferimento per comprendere come l’ecocidio venga articolato nella Direttiva. Esso viene innanzitutto definito come “qualified criminal offence”, reato qualificato, per sottolinearne la gravità, e include:

“(a) la distruzione o un danno diffuso e sostanziale, irreversibile o duraturo, a un ecosistema di notevoli dimensioni o valore ambientale o ad un habitat all’interno di un sito protetto, oppure

(b) danni diffusi e sostanziali, irreversibili o duraturi, alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.” 

In più saranno considerati reati anche l’istigazione, il favoreggiamento e il tentativo di porre in essere tali condotte criminali. 

Per quanto riguarda le sanzioni per le persone fisiche, l’Art. 5 stabilisce che per i crimini di cui all’Articolo 3, gli Stati devono assicurare un tempo di detenzione che varia in base alla gravità dell’offesa da un minimo di tre anni ad un massimo indefinito, ma comunque non inferiore a dieci anni. Sono previste anche sanzioni non penali quali il ripristino delle condizioni ambientali, qualora il danno sia reversibile, o di natura pecuniaria in misura proporzionale al danno, in caso contrario.

Un compromesso riuscito?

La decisione del Parlamento europeo ha subito raccolto il sostegno delle attiviste e attivisti per l’ambiente come un traguardo fondamentale. Jojo Mehta, co-fondatore e CEO della Fondazione Stop Ecocide International ha dichiarato che “dimostra leadership e compassione e rafforzerà fortemente le leggi ambientali esistenti in tutta la regione. Stabilirà una chiara ‘linea rossa’ morale e legale, creando una guida essenziale per i leader dell’industria europea e per i responsabili delle politiche future.”. Il Relatore del Parlamento europeo ha definito la posizione come di “tolleranza zero” a seguito della condotta criminosa, ma ha tenuto a sottolineare che il Parlamento si è mosso per garantire anche la prevenzione di tali atti. Se questo può essere il caso per la criminalizzazione di condotte estreme, la “tolleranza zero” non sembra essere applicata per quanto riguarda il ripristino ambientale. La nuova direttiva sul “Ripristino della natura” implica diverse concessioni al Partito Popolare Europeo che ha sostenuto dall’inizio della negoziazione che il testo iniziale rischiava di causare un danno troppo elevato agli agricoltori e per la sicurezza alimentare. Per esempio, solo i siti protetti da Natura 2000 saranno oggetto di obbligo di ripristino per la fine del decennio, senza alcun obbligo per ulteriori aree. Inoltre, la decisione di ripristinare il 30% dei territori rimane una scelta dell’attore privato, e non un obbligo legale. Infine, in caso di crisi alimentare i governi europei potranno decidere di sospendere il ripristino per un anno. 

Quali Stati lo prevedono?

Ad oggi solo Francia e Belgio prevedono delle sanzioni penali per danni ambientali su larga scala. Il Parlamento francese è stato il primo in Europa ad approvare nell’agosto del 2021 la legge n. 021-1104 sul “Cambiamento Climatico e la Resilienza”. Il primato della Francia non sembrava voler essere eguagliato: il presidente Macron ha dichiarato nel maggio del 2023 che il diritto europeo fosse già all’avanguardia nel diritto ambientale e che una pausa normativa fosse necessaria nell’Unione. Nel 2022 il Belgio ha dimostrato come la legislazione europea in materia non debba essere sospesa per progredire. Su proposta della Ministra Federale all’Ambiente, Zakia Khattabi, il Ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne è riuscito a far approvare dal governo federale una riforma penale che preveda pene tra i 10 e i 20 anni per chi commetta danni “gravi, permanenti e su larga scala”. Attualmente solo altri quattordici Paesi, prevalentemente dell’Asia Centrale e Sud America, prevedono il reato nei loro ordinamenti.

Conclusione

La nuova direttiva è stata accolta come un passo nella direzione di un diritto ambientale che cessi di essere antropocentrico e consideri i diritti dell’ambiente in quanto tale, e non solo come risorsa dell’umanità. Inoltre, la direttiva amplia le precedenti definizioni aggiungendo il fattore della considerazione del valore ambientale o del carattere protetto di un habitat nel valutare la condotta come criminosa. L’Unione europea dimostra così di voler utilizzare i più ampi mezzi legali possibili, anche penali, per combattere la distruzione ambientale. Ora la palla passa ai Paesi che possono scegliere come implementare la normativa, ove il crimine di ecocidio non sia già previsto. 

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