Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), è entrato, a partire dal 1° gennaio 2026, nella sua fase definitiva di applicazione, dopo la fase transitoria entrata in vigore il 1° ottobre 2023. Costituendo un vero e proprio strumento di politica climatica. Il Meccanismo introduce nuove tensioni geopolitiche e commerciali, con impatti sui principali paesi esportatori, sulle potenze emergenti nonché sul Sud globale e sul commercio internazionale. Il regolamento, infatti, rischierebbe di trasformarsi, più che in un vettore di mitigazione delle emissioni, in un’arma di “protezionismo climatico”, sollevando dubbi sulla compatibilità con i principi dell’OMC.
Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), in italiano il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, è stato introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 dalla Commissione Europea allo scopo di prevenire i rischi delle emissioni di carbonio incorporate nella produzione di determinati beni, importati dall’Unione Europea. Si tratta di uno strumento volto a stabilire un prezzo equo per le emissioni derivanti dalla produzione di beni ad alta intensità di carbonio che accedono al mercato comunitario, con l’obiettivo di incoraggiare una produzione industriale più pulita non solo all’interno dei 27, ma anche nei nei partner commerciali di Bruxelles. È una misura di politica ambientale connessa sia al Green Deal, la strategia climatica europea, che al pacchetto Fit for 55, che punta a ridurre le emissioni dell’UE del 55% entro il 2030 e applica lo stesso principio dell’EU Emissions Trading System: “chi inquina, paga”. Il regolamento, infatti, ha lo scopo di integrare l’ETS, applicando un prezzo del carbonio ai beni importati ad alta intensità emissiva, allo stesso tempo garantendo che i prodotti UE e le importazioni siano soggetti a condizioni competitive equivalenti.
Lo strumento rappresenta la principale misura volta a contrastare il fenomeno del carbon leakage, la “fuga di carbonio”, emerso a seguito delle prime misure severe dell’Unione in materia di emissioni di gas serra, quando alcune aziende hanno spostato la propria produzione in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno restrittive, non sottoposti all’ETS.
Il Regolamento prevede 2 fasi di applicazione: la prima è quella transitoria (dal 1° ottobre 2023, anche se alcuni articoli si applicavano già dal 31 dicembre 2024) che interessava importazioni ad alta intensità di carbonio come elettricità, cemento, alluminio, prodotti chimici, ferro e acciaio, elenco che nel medio periodo potrebbe essere esteso a circa 180 prodotti downstream (componenti industriali, macchinari, prodotti della filiera automobilistica). Si trattava di un periodo di apprendimento per tutti gli stakeholders, per raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate e perfezionare le metodologie.
A differenza del periodo transitorio, in cui le imprese erano obbligate solamente a monitorare e dichiarare le emissioni incorporate nei beni importati, nella fase definitiva il meccanismo diventa un vero e proprio strumento economico, con obblighi finanziari e amministrativi più stringenti. Il regime definitivo, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede infatti l’acquisto di certificati CBAM di cui gli importatori dovranno dotarsi, equivalenti alle emissioni incorporate nei beni importati. Ogni certificato corrisponde ad una tonnellata di CO2 e il suo prezzo è collegato al valore medio delle quote nell’ETS. Solo gli operatori registrati come dichiaranti CBAM autorizzati potranno importare i beni soggetti al meccanismo, e dovranno presentare una dichiarazione annuale alle autorità nazionali competenti.
I nuovi attori industriali di fronte al CBAM:
Il CBAM ha un forte impatto sui paesi esportatori ad alta intensità energetica: in particolare, l’Unione Europea è tra i principali importatori di prodotti cinesi, le cui esportazioni hanno raggiunto i 390,8 miliardi di dollari nel 2020, pari al 15% delle esportazioni totali della Cina e al 20% delle importazioni totali dell’UE. La produzione industriale cinese ha storicamente un’intensità di carbonio più elevata rispetto a quella europea, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili grazie alle sue ampie riserve interne e al suo ruolo di “fabbrica del mondo”, per questo motivo il CBAM avrà sicuramente effetti significativi, tra cui l’aumento dei costi di esportazione per i produttori cinesi nei settori coperti dal meccanismo, con una conseguente riduzione della competitività dei beni ad alta intensità di carbonio rispetto ai prodotti europei. Alcuni studi stimano che il meccanismo possa ridurre tra l’11% e il 13% le esportazioni di Pechino nei settori coinvolti direttamente, soprattutto nel settore energivoro, della metallurgia e dei materiali di produzione industriale (ferro, acciaio e alluminio), e così aumentare i costi commerciali legati al carbonio; tuttavia, ciò rappresenta anche un’occasione e un incentivo alla transizione energetica, poiché potrebbe indurre la Cina a rafforzare il proprio sistema di carbon pricing e ad aumentare gli investimenti verso tecnologie industriali a basse emissioni.
Altre potenze esportatrici di materie prime o prodotti industriali di base e paesi emergenti, con standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei come l’India, potrebbero subire effetti rilevanti. Tra gli effetti vi è, innanzitutto, una pressione indiretta verso la decarbonizzazione industriale, poiché per evitare costi aggiuntivi legati ai certificati CBAM, molte economie emergenti potrebbero essere incentivate a ridurre l’intensità di carbonio dei propri processi produttivi. Inoltre, la misura rappresenta un’ulteriore spinta all’adozione di sistemi nazionali di carbon pricing, poiché il CBAM consente di dedurre dal pagamento dei certificati eventuali prezzi del carbonio già pagati nel paese d’origine. Si tratta di effetti rilevanti non solo sul piano delle politiche ambientali, ma sugli stessi equilibri commerciali e industriali globali. Infatti, potrebbe contribuire a riorganizzare le catene globali del valore, spingendo le imprese europee e multinazionali a preferire fornitori situati in paesi con standard climatici più elevati o con sistemi compatibili con quelli dell’UE.
Il dibattito sull’equità climatica:
Il CBAM sembra star riaccendendo il dibattito sull’equilibrio tra sostenibilità ed equità nello sviluppo: una delle maggiori critiche a cui il meccanismo è stato soggetto è proprio quella di non considerare l’asimmetria di responsabilità tra Nord e Sud globale riguardo il cambiamento climatico. Le criticità si collegano al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, riconosciuta nel Protocollo di Kyoto, secondo cui tutti i paesi devono contribuire alla lotta al cambiamento climatico, ma con responsabilità e capacità diverse. Dal punto di vista di molte economie emergenti, il CBAM potrebbe rischiare di trasferire i costi della transizione ecologica europea sui partner commerciali, senza tenere conto delle disuguaglianze di sviluppo e delle responsabilità storiche riguardo le emissioni. Il rischio più grande è di contribuire a una nuova frattura tra le economie del Nord e Sud globale: le prime dotate di tecnologie e politiche climatiche più sviluppate, le seconde ancora dipendenti da settori industriali ad alta intensità energetica e per le quali la transizione richiede investimenti e tempi più lunghi. In assenza di strumenti di cooperazione, come sostegni finanziari alla decarbonizzazione, il CBAM potrebbe essere percepito come una barriera commerciale che limita l’accesso al mercato europeo.
Tradizionalmente, il sistema commerciale multilaterale, costruito attorno alla World Trade Organization, si è basato sulla riduzione delle barriere tariffarie e sul principio della non discriminazione tra partner commerciali. Dal punto di vista giuridico, il CBAM è stato progettato dall’Unione Europea per essere compatibile con le norme della WTO, in particolare con il quadro normativo stabilito dal General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). La compatibilità si fonda sul principio della non discriminazione, poiché mira ad applicare alle importazioni un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dalle imprese europee attraverso il sistema di scambio delle emissioni, evitando così una disparità di trattamento tra prodotti nazionali e importati, e sul riconoscimento dell’obiettivo ambientale legittimo, previsto dall’articolo XX del GATT, il quale consente agli Stati di adottare misure restrittive al commercio se finalizzate alla tutela dell’ambiente o della salute pubblica. In questo senso, l’obiettivo ambientale legittimo del CBAM è chiaro: prevenire la fuga di carbonio e sostenere gli sforzi globali di riduzione delle emissioni. Tuttavia, la compatibilità con le regole del commercio internazionale resta oggetto di dibattito, dato che diversi partner commerciali la considerano come una forma indiretta di protezionismo, soprattutto se visto come strumento sproporzionato verso i produttori dei paesi in via di sviluppo.

