Dallo Yemen alla Somalia, diversi gruppi armati chiamano i propri prelievi con i nomi delle imposte islamiche classiche. Osservarli con gli strumenti dell'analisi tributaria aiuta a separare la legittimazione religiosa dalla pratica fiscale e a orientare con maggiore precisione la vigilanza antiriciclaggio.

Lo studio dei gruppi jihadisti si concentra di solito sui versetti di combattimento e sulle dottrine del califfato. Meno esplorato è il terreno fiscale. Stato Islamico, Houthi, Taliban e al-Shabaab hanno dato ai propri prelievi i nomi delle imposte previste dal diritto islamico classico – jizya, zakat, khums, ushr – conservandone spesso anche le aliquote formali.

La domanda è quale funzione svolga questo lessico: se descriva davvero la struttura delle entrate o se operi soprattutto come titolo di legittimazione. Osservare questi sistemi con gli strumenti dell’analisi tributaria – base imponibile, soggetto passivo, destinazione del gettito – consente di misurare, almeno per intervalli indicativi, lo scarto tra il nome del tributo e il suo impiego effettivo. La questione riguarda anche l’Italia, dove gli stessi nomi designano contributi religiosi legittimi che transitano per enti e canali sottoposti alla disciplina antiriciclaggio.

Un sistema fiscale in pochi versetti

Le categorie fiscali classiche poggiano su pochi versetti e su decisioni amministrative dei primi califfi, poi sistematizzate dai giuristi. Il versetto 9:29 fonda la jizya, il tributo dei non musulmani protetti, sul cui significato, in particolare sul termine saghirun, gli esegeti restano divisi (WikiShia). Il versetto 8:41 assegna un quinto (khums) del bottino, il 59:6-7 regola il fay’ e il 9:60 elenca gli otto destinatari della zakat. Il kharaj, nato come sinonimo della jizya, divenne un’imposta fondiaria che dopo la riforma di Umar II gravò sulla terra indipendentemente dalla religione del coltivatore (Kharaj).

Il punto più esposto all’uso strumentale è la categoria fi sabil Allah, «sulla via di Dio», tra i destinatari della zakat. La lettura classica la riferisce al combattente privo di mezzi, mentre letture contemporanee ampie la estendono ad attività comunitarie e organizzazioni (Islamic Finance Guru). Entrambe le interpretazioni, quella restrittiva sull’oggetto e quella ampia sui beneficiari, possono essere invocate da un movimento armato.

L’esperienza ottomana offre un precedente utile. Dopo l’editto del 1856 la cizye fu sostituita dal bedel-i askerî, una tassa di esenzione dal servizio militare, a sua volta abolita nel 1909 con la coscrizione universale (Bedl-i askeri). La funzione fiscale sopravvisse sotto un nuovo titolo giuridico. La reintroduzione della jizya da parte dello Stato Islamico nel 2014 si presenta, in questa prospettiva, come un’inversione esplicita di quel percorso.

Il nome classico, la destinazione nuova

I casi documentati seguono uno schema ricorrente. Il prelievo riceve il nome classico e l’aliquota formale resta quella della tradizione, il 2,5% per la zakat e il 20% per il khums, ma la destinazione si sposta dai beneficiari indicati dal Corano verso lo sforzo bellico e il patronato. Già nel 2015 il FATF indicava nel controllo del territorio la fonte principale delle entrate dello Stato Islamico (FATF), stimate da ICSR/EY fino a 1,9 miliardi di dollari nel 2014 (ICSR), e la sua propaganda presentava la riscossione della zakat come prova di buon governo (Geopolitica.info).

Il caso houthi è il più istruttivo sul piano tecnico. Il regolamento del 2020 non applica il khums al bottino, come nella lettura classica, ma a risorse minerarie, idrocarburi, acqua e pesca, e ne ripartisce il gettito in sei quote: una spetta al vertice del movimento e nelle altre la priorità va ai discendenti hashemiti (Sana’a Center). Assumendo i principi di eguaglianza solo come metro di trasparenza, una ripartizione legata alla discendenza solleverebbe interrogativi sulla corrispondenza a tali criteri. Per i Taliban, l’Afghanistan Analysts Network rileva che ushr e zakat non compaiono nei bilanci pubblicati (AAN).

Il caso dell’ISWAP, nel bacino del lago Ciad, è il più eloquente. Secondo una stima prudente, il gruppo incassa oltre 191 milioni di dollari annui, più di dieci volte le entrate fiscali dello Stato nigeriano del Borno nel 2024, soprattutto da permessi d’accesso e tributi sulla pesca (haraji, circa 183 milioni) e in misura minore dalla zakat sul bestiame (circa 3,7 milioni) (The New Humanitarian). Entrambi i tributi hanno una giustificazione islamica classica. Il dissenso interno è nato invece attorno ai darayib, un prelievo discrezionale riscosso più volte l’anno, contestato da alcuni religiosi poi allontanati: è il tributo privo di titolo classico a generare contestazione, il che sembra confermare la funzione legittimante del nome. Nel Sahel, JNIM e Stato Islamico affiancano a loro volta l’estorsione della zakat all’appropriazione di bestiame e a forme di giustizia locale (Geopolitica.info).

In Somalia lo stesso schema assume una scala para-statale. La «zakat» di al-Shabaab resta un pilastro del sistema e, con entrate stimate dalle Nazioni Unite tra 100 e 200 milioni di dollari annui (ONU, S/2025/71), il gruppo sembra gestire un sistema fiscale concorrente a quello federale, le cui entrate l’Africa Center stima attorno ai 250 milioni (Africa Center). Secondo l’Hiraal Institute, solo una piccola frazione di quella «zakat» raggiungerebbe i poveri (Hiraal Institute), mentre altre entrate deriverebbero da una quota dei riscatti della pirateria e dai rapporti con gli Houthi (Geopolitica.info).

Il khums tra fede e antiriciclaggio

Nel mondo sciita il khums non è un’imposta statale ma un contributo dei fedeli alle massime autorità religiose, spesso intermediato da enti, rappresentanti e contante. Il 15 ottobre 2026 il FinCEN statunitense ha diffuso un’allerta che segnala i tentativi del regime iraniano di intercettare il khums versato dalle comunità sciite nel mondo, il quinto del reddito annuo eccedente, a favore di reti legate all’Iran, tramite hawala e corrieri di contante (FinCEN). L’allerta descrive tipologie e indicatori, non importi aggregati.

La lente fiscale suggerisce di distinguere tre tipologie: il prelievo di diritto, riscosso da uno Stato con legge propria, come in Arabia Saudita o in Pakistan; il prelievo di fatto, imposto da un attore armato su un territorio controllato; il contributo volontario intermediato, versato dai fedeli a enti o autorità religiose. Solo quest’ultimo ricade principalmente nella Raccomandazione 8 del FATF, rivista nel 2023 per richiedere misure mirate e proporzionate dopo aver documentato effetti indesiderati su enti legittimi (FATF).

Per l’Italia la distinzione ha un risvolto concreto. Le segnalazioni per finanziamento del terrorismo trasmesse alla UIF sono state 310 nel 2025, circa lo 0,2% del totale (UIF), e il d.l. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, ha individuato nel Comitato di Sicurezza Finanziaria il punto di contatto sull’abuso degli enti del Terzo settore. Per banche e professionisti obbligati l’indicatore utile non sembra essere il nome del contributo, in sé neutro, ma la coerenza tra raccolta dichiarata, canali utilizzati e destinazione documentata.

Il baricentro di questi sistemi appare oggi spostato verso l’Africa e lo Yemen, dove il controllo del territorio consente prelievi continuativi su pesca, porti, mercati e bestiame. È lì che il lessico fiscale classico sembra più utile a chi preleva. Per chi analizza e per chi vigila, la domanda rilevante sembra essere meno che cosa dicano i testi e più chi riscuota, su quale base e verso quale destinazione.

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