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17/07/2026
Diritto e Politica, Europa, Relazioni Internazionali

17 luglio, Giornata della Giustizia penale internazionale: perché l’Italia deve sostenere lo Statuto di Roma

di Maurizio Delli Santi

A ventotto anni dall'adozione dello Statuto di Roma, la Corte penale internazionale resta uno dei principali strumenti di tutela dell'ordine giuridico internazionale. La sua crisi riflette quella del multilateralismo e pone all'Italia e all'Europa una scelta strategica: difendere un sistema fondato sul diritto oppure accettare il ritorno delle logiche di potenza.

Sommario

Il ventottesimo anniversario dello Statuto di Roma cade in una fase di profonda trasformazione dell’ordine internazionale, segnata dalla escalation delle guerre, dalla competizione tra grandi potenze e dalla crisi del multilateralismo. In questo scenario la Corte penale internazionale rappresenta non soltanto un’istituzione giudiziaria, ma un presidio dell’ordine pubblico internazionale fondato sulla responsabilità individuale per i crimini più gravi. Le difficoltà che oggi attraversano la Corte non derivano dal fallimento del diritto internazionale, bensì dalla crescente riluttanza degli Stati a rafforzare gli strumenti di pace. Per l’Italia e per l’Europa la difesa dello Statuto di Roma costituisce dunque una scelta strategica prima ancora che giuridica: è anche dalla forza che si riconosce nella giustizia internazionale che dipende la capacità di contenere le derive egemoniche e di preservare una pace fondata sul diritto.

1. Lo Statuto di Roma nella crisi dell’ordine internazionale

Il 17 luglio 1998 rappresenta uno dei momenti fondativi dell’ordine giuridico internazionale costruito dopo le tragedie del Novecento. Nella sala dell’Assemblea della FAO a Roma, dopo cinque settimane di negoziati difficili e un confronto serrato tra sistemi di Civil Law e Common Law e soprattutto segnato dalla contrapposizione dei blocchi geopolitici, veniva approvato lo Statuto della Corte penale internazionale, da allora ricordato come lo ‘Statuto di Roma’. Non fu un evento isolato, poiché era il punto di arrivo di un lungo cammino iniziato già dopo la prima guerra mondiale e le successive devastazioni del Novecento, con lo sviluppo del diritto umanitario, il primo tentativo del Trattato di Versailles di processare il Kaiser Gugliemo II, i Tribunali di Norimberga e Tokyo, la Convenzione sul genocidio del 1948, le Convenzioni di Ginevra del 1949, fino ai tribunali ad hoc istituiti per la ex Jugoslavia e il Ruanda. Il fatto nuovo della Corte penale internazionale era che finalmente con lo Statuto di Roma venivano tipizzati in modo organico i crimini di sua competenza, nel pieno rispetto del principio di legalità, nullum crimen, nulla poena sine lege, e che non si sarebbe più potuto lanciare l’accusa alla giustizia internazionale di essere di fatto espressione della volontà dei ‘vincitori’. L’Italia ebbe un ruolo importante in quel percorso, posto che la cultura giuridica italiana già all’indomani del secondo dopoguerra con Pietro Nuvolone aveva concepito i ‘diritti di lesa umanità’ per poi approdare alle più consapevoli costruzioni di una  idea di giustizia internazionale fondata sul primato dei diritti della  persona e sul superamento del diritto penale come ‘dominio riservato’ degli Stati grazie al contributo di figure come Giuliano Vassalli (La giustizia internazionale penale, 1995), Antonio Cassese e Umberto Leanza. Nella loro visione, peraltro, non si concepiva affatto una completa sostituzione delle giurisdizioni nazionali, ma si enunciava un modello di giustizia che poi sarebbe stato recepito nel principio di complementarietà della giurisdizione della Corte sancito nello Statuto di Roma agli articoli 1 e 17: la Corte penale internazionale avrebbe infatti esercitato la propria giurisdizione soltanto qualora  gli Stati competenti si fossero dimostrati unwilling or unable genuinely a svolgere in modo certo le indagini o l’azione penale, ovvero privi della volontà o dell’effettiva capacità di perseguire i responsabili dei crimini internazionali.

A ventotto anni di distanza, il significato di quella scelta appare sottoposto a una pressione senza precedenti. Il ritorno della guerra come strumento della politica, la progressiva erosione del multilateralismo e la riaffermazione di logiche di potenza stanno mettendo in discussione proprio quei principi che avevano ispirato la nascita della Corte. Le violazioni sistematiche del diritto internazionale umanitario, in Ucraina come a Gaza, l’abuso della forza e la crescente normalizzazione delle atrocità nei conflitti contemporanei alimentano una crisi che non riguarda soltanto il funzionamento della giustizia internazionale, ma l’idea stessa di un ordine internazionale fondato sulle regole. In questo contesto, la ricorrenza del 17 luglio assume un significato che va ben oltre la memoria istituzionale: richiama la responsabilità degli Stati nel difendere un sistema giuridico nato per impedire che la forza prevalga nuovamente sul diritto.

2. La Corte penale internazionale tra revisionismo geopolitico e crisi del multilateralismo

La crisi della Corte penale internazionale riflette quella dell’ordine internazionale, e le sue cause vanno ricercate nelle profonde trasformazioni degli equilibri geopolitici. Oggi, con 125 Stati parte, la Corte potrebbe ancora rappresentare il principale presidio universale contro l’impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio e il crimine di aggressione. La sua efficacia, tuttavia, continua a dipendere dalla cooperazione degli Stati, secondo il modello delineato dallo Statuto di Roma. Non è dunque il diritto internazionale ad avere fallito, ma la crescente indisponibilità di numerosi governi a sostenerne concretamente gli strumenti.

La fase attuale è segnata anzitutto dal progressivo affermarsi di potenze che contestano l’assetto internazionale costruito dopo il secondo conflitto mondiale. Non è casuale che tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – Stati Uniti, Federazione Russa e Cina – non abbiano mai aderito allo Statuto di Roma. Si tratta di una scelta che riflette anche la volontà di preservare margini di autonomia nelle rispettive strategie di potenza, sottraendosi a un sistema giurisdizionale fondato sulla responsabilità individuale per le violazioni più gravi del diritto internazionale. In tale contesto, la Corte diviene inevitabilmente uno dei luoghi nei quali si manifesta la competizione tra una concezione dell’ordine internazionale fondata sulle regole e una visione che privilegia gli equilibri di forza e le sfere di influenza.

Le tensioni non provengono, tuttavia, soltanto dalle grandi potenze. L’annunciato ritiro dal sistema della Corte da parte di Mali, Burkina Faso e Niger, accompagnato dall’accusa di una giustizia “neocoloniale” e selettiva, evidenzia una crescente frattura con una parte del Global South. Si tratta tuttavia di contesti caratterizzati da regimi militari, conflitti interetnici e gravi violazioni dei diritti umani, per cui va considerato l’intento di sottrarsi alla giurisdizione della Corte. Rimane in ogni caso la sfida per gli Stati che sostengono lo Statuto di Roma di recuperare capacità di dialogo e credibilità politica con il Global South dimostrando che la tutela della dignità della persona non appartiene a uno specifico blocco geopolitico, ma costituisce un patrimonio realmente universale.

A questa crisi di legittimazione si aggiunge il dibattito sulle immunità dei capi di Stato, riemerso con i mandati di arresto emessi nei confronti di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Lo Statuto di Roma, all’articolo 27, afferma con chiarezza l’irrilevanza della qualifica ufficiale, in continuità con i Principi di Norimberga e con la giurisprudenza dei tribunali internazionali per la ex Jugoslavia e il Ruanda. Come ha osservato l’ex Presidente della Corte, Chile Eboe-Osuji, l’emersione di dubbi proprio quando i procedimenti hanno riguardato leader appartenenti o vicini alle principali aree di interesse strategico dell’Occidente alimenta il rischio di una doppia morale che indebolisce la credibilità della giustizia internazionale. D’altro canto, quando crimini gravissimi di forze organizzate sono commessi su ‘larga scala’ e in ‘modo esteso o sistematico’  chi  incriminare se non i vertici politici e militari?  Rimane certo la questione della loro impraticabilità in questo momento storico: ma una cosa è discutere in termini di realismo e affidarsi comunque all’idea di giustizia anche come deterrenza (i tribunali di Norimberga, Tokio e per l’ex Jugoslavia e il Ruanda hanno visto comunque la condanna di diversi criminali di guerra che si ritenevano intoccabili), l’ altro è contraddire i principi di diritto. Sul tema ha poi assunto rilievo anche la recente decisione n. ICC-01/22 del 9 giugno 2026, con cui la Camera preliminare II della Corte penale internazionale – presieduta dal giudice italiano Rosario Aitala e composta dai giudici Sergio Gerardo Ugalde Godínez e Haykel Ben Mahfoudh – ha definito le condizioni entro cui può essere consentita la partecipazione di Vladimir Putin a una conferenza di pace organizzata sotto l’egida delle Nazioni Unite senza che ciò comporti l’esecuzione immediata del mandato di arresto. Cade definitivamente l’affermazione secondo cui le incriminazioni dalla Corte ostacolerebbero la pace.

3. L’Italia e l’Europa davanti alla prova della coerenza

È nota la crisi del ‘caso Almasri’, che ha aperto in Italia un confronto particolarmente delicato sul rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma. Il mancato arresto e la mancata consegna alla Corte penale internazionale di un ufficiale libico accusato di crimini contro l’umanità hanno sollevato interrogativi sulla piena attuazione degli obblighi di cooperazione previsti dal sistema della Corte. Alcune ricostruzioni hanno collegato la vicenda al timore che Almasri potesse fornire dichiarazioni in procedimenti riguardanti presunti coinvolgimenti di autorità o organismi europei nel trasferimento forzato di migranti verso la Libia e nelle successive violazioni subite nei centri di detenzione; su tali aspetti, tuttavia, non risultano conferme ufficiali. Resta comunque il dato giuridico fondamentale: la procedura di consegna alla Corte (surrender) prevista dallo Statuto di Roma non coincide con l’estradizione tra Stati e non attribuisce ai governi margini di valutazione politica discrezionale, trattandosi di una forma di cooperazione giudiziaria diretta con un’istituzione internazionale indipendente. La questione assume ulteriore rilevanza perché richiama il principio di complementarietà sul quale si fonda l’intero sistema della Corte. La giurisdizione internazionale non sostituisce quella nazionale, ma interviene quando gli Stati competenti non siano in grado o non intendano genuinamente perseguire i responsabili dei crimini più gravi. Nel caso libico, inoltre, permane il problema della capacità effettiva delle autorità nazionali di assicurare procedimenti conformi ai requisiti di un processo equo e giusto e di accertare l’intera catena di responsabilità relativa ai crimini commessi nei luoghi di detenzione, tra cui il campo di Mittiga.

Per l’Italia, il confronto aperto con l’Assemblea degli Stati-parte sulla questione della mancata cooperazione rappresenta quindi un’occasione per riaffermare la propria adesione ai principi dello Statuto di Roma, anche attraverso un rafforzamento degli strumenti normativi interni. In questa prospettiva assume particolare importanza il rilancio del Codice dei crimini internazionali, che dovrebbe recepire integralmente le categorie previste dallo Statuto, compresi i crimini contro l’umanità e il principio dell’irrilevanza delle immunità funzionali. Eventuali esigenze di precisione normativa possono essere affrontate, ma non possono trasformarsi in deroghe ai principi fondamentali della giustizia internazionale. La tutela dei diritti umani e il contrasto ai crimini internazionali non possono essere subordinati alla contingenza delle politiche migratorie o delle strategie di sicurezza.

4. Rafforzare la giustizia internazionale: il ruolo strategico dell’Europa

La difesa dello Statuto di Roma non può tuttavia limitarsi alla riaffermazione dei principi, ma richiede un rafforzamento concreto degli strumenti attraverso cui la comunità internazionale può perseguire i crimini più gravi e garantire l’effettività della responsabilità penale. In questa prospettiva assumono particolare rilievo alcune iniziative sviluppate in ambito europeo e internazionale. L’Unione europea ha rafforzato gli strumenti di cooperazione giudiziaria attraverso Eurojust, che ha istituito il Core International Crimes Evidence Database (CICED), una banca dati dedicata alla raccolta e conservazione delle prove relative ai crimini internazionali più gravi commessi in Ucraina. Parallelamente, il Register of Damage for Ukraine, istituito dal Consiglio d’Europa, rappresenta uno strumento destinato a documentare le conseguenze delle violazioni subite dalla popolazione ucraina e a sostenere future richieste di riparazione.  Anche il progetto di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina si inserisce in questa ricerca di strumenti complementari alla Corte penale internazionale.  Un ulteriore passo significativo è rappresentato dalla Convenzione di Lubiana e dell’Aia sulla cooperazione giudiziaria per i crimini di diritto internazionale, sottoscritta nel 2023 da oltre settanta Stati, organizzazioni internazionali e rappresentanti della società civile. La Convenzione mira a rafforzare la cooperazione tra ordinamenti nazionali attraverso un sistema organico di assistenza giudiziaria e strumenti destinati a facilitare i procedimenti estradizionali. Come è stato osservato dall’internazionalista Francesco Palazzo, sarebbe contraddittorio che un Paese che ha contribuito storicamente alla costruzione della giustizia penale internazionale rimanesse estraneo a uno degli strumenti più avanzati di cooperazione contro i crimini internazionali. Vi sono anche proposte di introdurre forme di ‘giustizia riparativa’ con percorsi di riconciliazione che possono rappresentare un’evoluzione utile, purché non si trasformi in un meccanismo di immunità generale per i crimini più gravi. Allo stesso modo, il dibattito sull’introduzione di procedimenti in absentia dell’imputato, accompagnati da adeguate garanzie per il diritto di difesa, mostra la necessità per la Corte di adattarsi alle nuove sfide senza rinunciare ai principi fondamentali del giusto processo. Il recente procedimento relativo al ‘caso Joseph Kony’, riguardante la situazione in Uganda, nel quale si è svolta per la prima volta un’udienza di conferma delle accuse in assenza dell’imputato, dimostra la capacità della Corte di sviluppare soluzioni giuridiche innovative rispetto a situazioni nelle quali i responsabili dei crimini scelgono la fuga o l’irreperibilità. La giustizia internazionale può dunque evolvere, senza smarrire la propria funzione originaria: impedire che la posizione di potere o l’assenza di collaborazione politica possano trasformarsi in strumenti di impunità.

5. La giustizia internazionale come scelta strategica per la pace

A ventotto anni dall’approvazione dello Statuto di Roma, la questione centrale non è dunque se la Corte penale internazionale sia un’istituzione perfetta. Come tutte può essere migliorata. La questione riguarda la scelta di fondo che la comunità internazionale intende compiere: accettare che il ritorno della competizione tra potenze renda irrilevanti i principi di responsabilità affermati dopo le tragedie del Novecento, oppure difendere un sistema nel quale anche chi esercita il potere è chiamato a rispondere delle proprie azioni quando supera i limiti fondamentali posti a tutela della dignità umana. Il monito di George Santayana secondo cui «coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo» conserva oggi una particolare attualità. La memoria deve perciò tradursi in Istituzioni, regole e responsabilità. Lo Statuto di Roma rappresenta precisamente il tentativo di trasformare la memoria storica in un principio giuridico permanente: la convinzione che genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione non siano questioni interne agli Stati, ma violazioni che riguardano l’intera comunità internazionale.

Per questo le difficoltà che oggi attraversano la Corte – dalle contestazioni sulla sua selettività alle pressioni politiche sulla sua indipendenza – non possono costituire una ragione per abbandonare il progetto della giustizia internazionale. La credibilità della Corte dipenderà dalla capacità degli Stati sostenitori, in particolare dell’Europa, di difendere non soltanto un’istituzione giudiziaria, ma una concezione dell’ordine internazionale fondata sulla prevalenza del diritto sulla forza.

L’Italia, che ebbe un ruolo significativo nella nascita dello Statuto di Roma e nella costruzione della cultura giuridica della giustizia penale internazionale, è chiamata oggi a recuperare quella tradizione. In un sistema internazionale segnato dalla competizione strategica, dalla guerra e dall’affermazione di nuove logiche egemoniche, la difesa della Corte penale internazionale non rappresenta un esercizio idealistico, ma una scelta geopolitica coerente con gli interessi europei. Un’Europa che aspira a essere un attore globale fondato sui valori dello Stato di diritto non può rinunciare agli strumenti attraverso cui tali valori trovano concreta applicazione. La Corte penale internazionale può ancora contribuire a fermare le guerre non perché possieda il potere di eliminarle, ma perché afferma un principio essenziale dell’ordine internazionale: la pace e la dignità umana non possono essere violate. È questa la scelta di civiltà che lo Statuto di Roma ha rappresentato e che l’Italia e l’Europa sono chiamate oggi a difendere.

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