La reintroduzione dei controlli alle frontiere interne tra Italia e Spagna
Nella giornata dell’8 agosto 2026, il governo italiano ha deciso di reintrodurre controlli ad imbarcazioni o aerei proveniente dalla Spagna per un mese, con un’ulteriore proroga di due settimane decisa il 31 agosto. A giustificazione di questa azione nei confronti del paese alleato spagnolo, il governo italiano ha dichiarato di voler garantire la sicurezza dei propri cittadini in seguito al grande flusso migratorio che si fece strada a Ceuta il 30 e 31 luglio. Mentre il governo Sánchez ha immediatamente denunciato la scelta italiana come dettata da interessi elettorali e politici, molti altri governi europei si sono schierati sul fronte italiano – tra cui Francia e Austria. Questa situazione di apparente instabilità nell’area Schengen riapre nuovamente il dibattito sull’efficacia e la necessità di tale accordo tra gli Stati europei. Fino a che punto, dunque, la reintroduzione temporanea dei controlli ai confini interni è compatibile con il quadro giuridico di Schengen e con il principio della libera circolazione, quando è motivata da esigenze di sicurezza nazionale?
Il quadro giuridico della reintroduzione dei controlli
Il Consiglio Europeo definisce l’accordo Schengen come ‘uno dei più grandi risultati del progetto Europeo’ essendo la più ampia area di libera circolazione al mondo. L’accordo, firmato nel 1985 e nel 1990, stabilisce che i paesi membri non facciano controlli a vicenda e che gestiscano i controlli ai confini esterni in maniera omogenea. Partendo da questi comunemente noti concetti del trattato Schengen, le azioni Italiane dell’8 agosto sembrano un’immediata violazione del trattato. Ciononostante, il Schengen Borders Code (Codice Frontiere Schengen) stabilisce una serie di eccezioni per le quali la libera circolazione può essere soggetta a controlli di sicurezza. Questo non significa che l’area Schengen viene sospesa, il che sarebbe illegale, ma semplicemente che i soggetti in movimento dovranno affrontare più controlli ai confini. Infatti, secondo il SBC, la reintroduzione di controlli alle frontiere costituisce una misura di ultima istanza, ammessa esclusivamente in situazioni eccezionali e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Queste reintroduzioni ‘eccezionali’ tendono a seguire (o anticipare) avvenimenti che rappresentano una minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna. Un caso ricorrente è quello dei grandi eventi sportivi, in occasione dei quali il rischio di disordini e violenza può indurre lo Stato ospitante a reintrodurre i controlli alle frontiere interne, al fine di monitorare più efficacemente l’ingresso e la presenza dei partecipanti. Il SBC riconduce tale ipotesi ai casi di intervento in circostanze prevedibili, disciplinati dall’articolo 25a, paragrafi 4-6.
L’introduzione di controlli da parte dell’Italia nell’agosto 2026, però, non rientra in questa classificazione, dato che il flusso migratorio a fine luglio a Ceuta non era stato previsto. Tuttavia, anche in questo caso esiste un articolo che offre la possibilità di re-integrare controlli ai confini interni: per ogni avvenimento non prevedibile che potrebbe causare minacce alla sicurezza nazionale, i Paesi membri possono reintrodurre controlli per la durata di un mese, estendibile fino a tre mesi, sotto l’articolo 25a, paragrafi 1-3 del SBC. Di conseguenza, se il governo italiano ha ritenuto la crisi di Ceuta come una possibile minaccia per l’ordine pubblico, ha di fatto il supporto legale per poter reintrodurre controlli con il Paese da cui proviene tale minaccia.
Non è la prima volta che un Paese europeo metta in atto l’immediata e temporanea introduzione di controlli ai confini interni a seguito di flussi migratori. Nel 2015, a seguito di numerosi approdi a Lampedusa, molti Stati del centro Europa presero le stesse misure dell’Italia oggi. Tra questi troviamo l’Austria e la Germania, che reintrodussero controlli a seguito del massiccio afflusso di persone in ricerca di protezione internazionale. Che si tratti di decisioni influenzate dall’orientamento politico o no, il Codice Frontiere Schengen (SBC) provvede una base legale per la reintroduzione di controlli ai confini interni a seguito (o anticipazione) di eventi definiti come minacciosi per l’ordine pubblico.
Le critiche e le ragioni a favore dei controlli
La decisione di introdurre controlli temporanei sulle imbarcazioni e sui voli provenienti dalla Spagna è stata, da un lato, fortemente criticata in quanto ritenuta contraria ai principi di unità e solidarietà che dovrebbero caratterizzare l’Unione Europea. In un’intervista ad Al Jazeera, Joris Larik, professore di diritto comparato, diritto dell’UE e diritto internazionale, ha criticato l’atteggiamento degli Stati europei, ritenendolo poco solidale nei confronti della Spagna, in linea con le dichiarazioni del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Inoltre, molti analisti legali hanno criticato le decisioni degli Stati di re-introdurre controlli temporanei, definendoli carenti dal punto di vista giuridico. Infatti, i Paesi membri sono spesso passati da una base giuridica all’altra per poter giustificare l’imposizione di controlli o la loro proroga; un comportamento che anche il Parlamento europeo ha denunciato come illecito.
Critiche sorgono pure dal punto di vista economico, per cui l’introduzione di controlli e rallentamenti della libera circolazione porta a costi che possono raggiungere 19 miliardi di euro (secondo un esperimento commissionato dal Parlamento europeo basato sui controlli presenti nel 2020). Le critiche hanno quindi riguardato diversi profili della reintroduzione dei controlli, dalla solidarietà alla legittimità delle misure adottate, fino alle conseguenze economiche della libera circolazione.
D’altro canto, l’istituzionalizzazione del Codice Frontiere Schengen (SBC) è stata messa in atto per poter permettere ai Paesi membri di poter gestire le proprie politiche di sicurezza nazionali. Dato che l’Unione Europea riconosce a ciascun Stato membro il mantenimento della propria sovranità e non dispone di una struttura politica federale centralizzata, vengono spesso stabilite misure volte a garantire tale sovranità. Inoltre, un pilastro fondamentale del SBC è che le misure di controllo temporaneo non debbano avere un impatto determinante sulla libera circolazione. Infatti, il documento del SBC stabilisce tra le prime disposizioni che qualsiasi europeo fermato nell’area Schengen per potenziali controlli debba essere sottoposto ad un controllo minimo. Per esso si intende una verifica rapida e semplice della validità dei documenti di viaggio. Di conseguenza, le misure previste dal SBC non mirano di fatto a sospendere l’accordo di Schengen, ma ad introdurre controlli limitati e non eccessivamente impattanti, che permettano agli Stati membri di garantire la propria sicurezza senza compromettere significativamente la libera circolazione.
La scelta italiana di reintrodurre controlli ai confini interni con la Spagna è, dunque, supportata dal sistema Schengen, il quale provvede strumenti agli Stati membri per poter conciliare l’appartenenza all’Unione Europea con interessi di sicurezza a titolo nazionale. Tuttavia, il ricorso a tali misure continua a sollevare tensioni politiche, giuridiche ed economiche tra gli Stati membri.

